chiare, trasparenti, eque
Tariffe di Mediazione
SPESE PER LO SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO MEDIAZIONE
Per la presentazione della domanda, l’adesione al procedimento di mediazione, nonché per lo svolgimento del primo incontro le parti sono tenute a versare all’Organismo di Mediazione, ai sensi dell’art. 28 D.M. 24 ottobre 23, n. 150, un importo a titolo di ‘indennità’, oltre alle spese vive. Ai sensi del comma 2 dell’art. 28, D.M. 150/2023, la voce comprende le spese di avvio e le spese di mediazione per il primo incontro; sono dovute altresì le spese vive, diverse dalle spese di avvio, costituite dagli esborsi documentati per la convocazione delle parti, per la sottoscrizione digitale dei verbali quando la parte è priva di propria firma digitale e per il rilascio delle copie dei documenti previsti dall’art. 16, comma 4. D.M. n. 150/2023.