chiare, trasparenti, eque

Tariffe di Mediazione

SPESE PER LO SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO MEDIAZIONE

Per la presentazione della domanda, l’adesione al procedimento di mediazione, nonché per lo svolgimento del primo incontro le parti sono tenute a versare all’Organismo di Mediazione, ai sensi dell’art. 28 D.M. 24 ottobre 23, n. 150, un importo a titolo di ‘indennità’, oltre alle spese vive. Ai sensi del comma 2 dell’art. 28, D.M. 150/2023, la voce comprende le spese di avvio e le spese di mediazione per il primo incontro; sono dovute altresì le spese vive, diverse dalle spese di avvio, costituite dagli esborsi documentati per la convocazione delle parti, per la sottoscrizione digitale dei verbali quando la parte è priva di propria firma digitale e per il rilascio delle copie dei documenti previsti dall’art. 16, comma 4. D.M. n. 150/2023.

PER LE MATERIE OBBLIGATORIE (CONDIZIONE DI PROCEDIBILITA’ E DEMANDATA DAL GIUDICE)

PER LE MATERIE VOLONTARIE

N.B. ai sensi dell’art. 28, comma 8, D.M. n. 150/2023, gli importi indicati sono già ridotti di 1/5

• Quando il primo incontro si conclude senza la conciliazione ed il procedimento non prosegue con incontri successivi sono dovute esclusivamente le INDENNITA’.

• Quando il primo incontro si conclude con la conciliazione, sono altresì dovute le ulteriori spese di mediazione calcolate in conformità alla tabella di cui all’allegato A del D.M. n. 150/2023, maggiorate del 10%., detratti gli importi già versati a titolo di INDENNITA’.

• Quando la conciliazione si raggiunge in incontri successivi al primo, sono altresì dovute le ulteriori spese di mediazione calcolate in conformità alla tabella di cui all’allegato A del D.M. n. 150/2023, maggiorate del 25%.,detratti gli importi già versati a titolo di INDENNITA’.

• Quando il procedimento prosegue con incontri successivi al primo e si conclude senza conciliazione, sono altresì dovute le ulteriori spese di mediazione calcolate in conformità alla tabella di cui all’allegato A del D.M. n.150/2023, detratti gli importi già versati a titolo di INDENNITA’.

• Per il calcolo delle spese di mediazione secondo la tabella di cui all’allegato A del D.M. n. 150/2023, si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile. L’oscillazione tra minimo e massimo verrà determinata in considerazione del valore e della complessità della controversia, previa comunicazione alle parti.

• Le parti sono tenute in solido a corrispondere all’Organismo le ulteriori spese di mediazione di cui all’allegato A del D.M. n. 150/2023 che devono comunque essere versate prima della fine del procedimento.

• Ai fini dell’individuazione dei soggetti tenuti al pagamento delle spese di mediazione, quando più soggetti rappresentano un unico centro di interesse si considerano come una parte unica.

• Le spese di mediazione applicate non possono derogare gli importi minimi fissati nella tabella di cui all’allegato A del D.M. n. 150/2023.

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