Regolamento di Mediazione — testo integrale
Il documento contiene le regole del procedimento: presentazione della domanda, nomina del mediatore, svolgimento degli incontri, verbalizzazione e conclusione della mediazione.
Scarica il Regolamento (PDF)Documento depositato presso il Ministero della Giustizia — Registro degli Organismi di Mediazione n. 1121.
Come è strutturato
Il Regolamento di Mediazione definisce in modo puntuale ogni fase del procedimento davanti al nostro Organismo, in conformità al D.Lgs. 28/2010 e al D.M. 150/2023, garantendo a tutte le parti coinvolte lo stesso trattamento imparziale.
Testo integrale
Art. 1 – Ambito di applicazione
Il presente regolamento disciplina le procedure di mediazione delle controversie gestite da RICONCILIAMO s.r.l.s. (“RICONCILIAMO” o “l'Organismo”), che le parti intendono risolvere bonariamente in relazione a: disposizione di legge, invito del Giudice, una clausola negoziale o di propria iniziativa, ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010 e successive modifiche.
1. RICONCILIAMO è rappresentato dal suo Responsabile, nominato ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera e) del DM 150/2023.
2. Il regolamento si applica alle mediazioni gestite da RICONCILIAMO per le controversie di carattere nazionale, ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010 e successive modifiche. Di intesa tra l'Organismo e le Parti, le controversie internazionali possono essere soggette ad altro regolamento di Mediazione.
3. In caso di sospensione o cancellazione di RICONCILIAMO dal registro degli organismi abilitati a gestire tentativi di conciliazione, l'Organismo informerà tempestivamente le parti, conformemente all'art. 40 del DM 150/2023, affinché queste possano agire ai sensi dell'art. 41 del medesimo decreto.
4. Le disposizioni del presente regolamento possono essere derogate su accordo delle parti e con il consenso del Responsabile di RICONCILIAMO nei limiti previsti dalla legge (es. competenza, sede, durata e indennità).
Art. 2 – Avvio della mediazione
1. La parte che intende avviare la procedura di mediazione deve presentare apposita istanza (“domanda” o “domanda di mediazione”) presso la sede di RICONCILIAMO, ovvero mediante modalità telematiche. La domanda, redatta secondo il modello predisposto o altro documento equipollente, deve contenere i seguenti elementi: a. l'indicazione della sede di RICONCILIAMO e del tribunale territorialmente competente a conoscere la controversia; b. i nominativi, i dati identificativi e i recapiti delle parti nonché degli eventuali rappresentanti, consulenti e/o legali delegati alla ricezione delle comunicazioni; c. l'oggetto della domanda; d. l'esposizione delle ragioni poste a fondamento della pretesa; e. il valore della controversia, individuato secondo i criteri stabiliti dal Codice di procedura civile, ovvero le ragioni che ne rendono indeterminabile il valore.
2. La domanda di mediazione può essere presentata anche congiuntamente dalle parti.
3. La procedura si considera formalmente avviata alla data di ricezione, da parte di RICONCILIAMO, della domanda debitamente compilata e sottoscritta con firma autografa o digitale dalla parte istante o da un suo delegato, corredata dall'attestazione di pagamento delle spese di avvio e del primo incontro, oltre alle spese vive.
4. In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all'organismo di mediazione territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda, salvo deroga delle parti.
Art. 3 – Durata del procedimento
1. Il procedimento di mediazione ha una durata di sei mesi prorogabile, dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza, per periodi di volta in volta non superiori a tre mesi.
2. Quando il giudice procede ai sensi dell'art. 5, comma 2 o dell'art. 5-quater, comma 1 del D. Lgs. 28/2010, il procedimento di mediazione ha una durata di sei mesi prorogabile, dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza, per una sola volta di ulteriori tre mesi.
Art. 4 – Designazione del mediatore e convocazione delle parti
1. All'atto della presentazione della domanda di mediazione, il Responsabile di RICONCILIAMO procede alla designazione del mediatore e alla fissazione del primo incontro tra le parti, che deve aver luogo in un arco temporale compreso tra il ventesimo e il quarantesimo giorno successivo al deposito della domanda, salvo diverso accordo tra le parti stesse. La domanda di mediazione, la nomina del mediatore, la sede, l'orario, le modalità di svolgimento della procedura e la data del primo incontro sono comunicate, a cura di RICONCILIAMO, attraverso strumenti idonei a garantirne l'effettiva ricezione.
2. La parte istante, in aggiunta a RICONCILIAMO, è invitata a compiere ogni attività necessaria per la comunicazione alla controparte, avvalendosi di mezzi idonei ed in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza.
3. Qualora le parti invitate indicate risultino irreperibili o sconosciute, spetta alla parte istante, ove ritenuto necessario, provvedere alla notificazione mediante pubblici proclami.
Art. 5 – Adesione
1. La parte convocata è invitata a comunicare tempestivamente la propria adesione, nonché i recapiti digitali ai quali dovranno essere inviate le comunicazioni.
2. L'adesione si intende perfezionata a seguito del pagamento dell'indennità, comprensiva delle spese di avvio e delle spese di mediazione per lo svolgimento del primo incontro.
3. Di norma, le richieste di rinvio del primo incontro devono essere presentate con almeno cinque giorni di anticipo rispetto alla data fissata ed adeguatamente motivate.
4. Le richieste di rinvio pervenute entro il suddetto termine saranno valutate caso per caso. Eventuali rinvii potranno essere concessi esclusivamente entro il limite temporale previsto dall'art. 6, comma 1, del D. Lgs. n. 28/2010 e successive modifiche, compatibilmente con le disponibilità di RICONCILIAMO e del mediatore.
5. Le richieste di rinvio presentate oltre i termini indicati non potranno essere accolte, salvo comprovati casi di legittimo impedimento per i quali sarà necessario fornire idonea documentazione probatoria.
6. In assenza di adesione, non saranno in ogni caso valutate eventuali richieste di rinvio.
7. In caso di richiesta di estensione del procedimento a soggetti terzi, da presentarsi per iscritto entro la data del primo incontro, il mediatore verifica la disponibilità delle parti presenti e provvede alla fissazione di un ulteriore primo incontro. Qualora la richiesta di estensione a terzi sia formulata congiuntamente da tutte le parti, il mediatore dispone il rinvio dell'incontro originariamente programmato.
8. La convocazione del terzo viene effettuata da RICONCILIAMO agli indirizzi di contatto forniti dalla parte richiedente. I costi relativi alla convocazione del terzo sono a carico della parte che ha avanzato la richiesta.
9. Qualora, mediante atto di adesione, venga introdotta un'ulteriore domanda o una domanda riconvenzionale, il mediatore, nel corso del primo incontro, verifica la disponibilità delle altre parti dandone atto a verbale.
Art. 6 – Valore della lite e dell'accordo
1. La domanda di mediazione deve indicare il valore della controversia determinato in conformità ai criteri previsti dagli articoli 10-15 del Codice di procedura civile e/o specificare le ragioni che rendono indeterminabile il valore.
2. L'atto di adesione che introduce un'ulteriore domanda deve contenere l'indicazione del relativo valore, determinato secondo i criteri di cui al comma 1.
3. Nel caso in cui né la domanda, né l'atto di adesione riportino l'indicazione del valore, oppure le parti non trovino un accordo sulla sua determinazione, ovvero i criteri di cui al comma 1 siano stati applicati in modo errato, il valore della lite è stabilito dal Responsabile dell'Organismo mediante apposito provvedimento comunicato alle parti o ai rispettivi avvocati, se nominati.
4. Il valore della lite può essere rideterminato dal Responsabile su richiesta delle parti o su segnalazione del mediatore qualora emergano nuovi elementi di valutazione o vengano allegati nuovi fatti nel corso del procedimento.
5. Il valore dell'accordo di conciliazione è determinato, ove necessario, sulla base dei criteri indicati nei commi da 1 a 4. Qualora l'accordo disciplini questioni ulteriori rispetto a quelle considerate per la determinazione del valore del procedimento ai sensi dei commi da 1 a 4, il Responsabile dell'Organismo provvede alla relativa quantificazione, dandone comunicazione alle parti.
Art. 7 – Luogo di svolgimento della mediazione
La procedura di mediazione si svolge presso le sedi di RICONCILIAMO. In alternativa, previo consenso di tutte le parti, del mediatore e di RICONCILIAMO, essa può essere condotta in altra sede ritenuta più idonea.
Art. 8 – Elenco dei mediatori e criteri di nomina
1. L'elenco dei mediatori indipendenti di RICONCILIAMO è su base nazionale. I curricula di ciascun mediatore sono consultabili sul sito www.mediazione-riconciliamo.com
2. Le parti hanno la facoltà di indicare uno o più mediatori appartenenti all'elenco di RICONCILIAMO. Le preferenze espresse non sono tuttavia vincolanti.
3. In assenza di indicazione concorde delle parti, ovvero qualora l'Organismo non ritenga di poter accogliere la designazione congiuntamente formulata, l'assegnazione dell'incarico avviene ad opera del Responsabile il quale, valutata la natura della controversia, individua la competenza professionale più adeguata. La designazione del mediatore avverrà secondo i seguenti criteri di assegnazione degli affari, tenuto conto della specifica competenza del mediatore e nel rispetto della rotazione. Nell'assegnazione dell'incarico fra i diversi mediatori si procederà, in primo luogo, a valutare la natura della controversia e, di conseguenza, a identificare la necessaria competenza professionale che appare maggiormente idonea e, in tale ambito, il grado di competenza in materia di mediazione di ciascun mediatore (tenendo conto del periodo di svolgimento dell'attività di mediazione, del grado di specializzazione, dei contributi scientifici redatti, del numero di mediazioni svolte, del numero di mediazioni svolte con successo). Ove trattasi di controversia rientrante in ambiti che, secondo la valutazione del Responsabile dell'Organismo, sono da considerarsi di normale gestione, potrà essere seguito un criterio di turnazione. Se la controversia presenta profili di alta difficoltà (sia sul piano della definizione in diritto che di applicazione delle tecniche di mediazione) si applicherà il criterio della turnazione tra mediatori di pari grado di competenza.
Art. 9 – Indipendenza e imparzialità del mediatore
1. Il mediatore designato è tenuto, prima dell'avvio della procedura di mediazione, a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza e imparzialità conforme alle disposizioni dell'Allegato B.
2. Il mediatore deve garantire l'assenza di situazioni di incompatibilità previste dal Codice Etico di cui all'Allegato C e, ove applicabile, dai codici deontologici della propria categoria professionale.
3. Qualora nel corso della procedura emergano circostanze potenzialmente idonee a compromettere la propria indipendenza o imparzialità, il mediatore è tenuto a darne immediata comunicazione al Responsabile di RICONCILIAMO e alle parti interessate.
4. In tali ipotesi, nonché in caso di oggettivo impedimento, sopravvenuta impossibilità a proseguire l'incarico o in qualsiasi altra circostanza ritenuta rilevante, il Responsabile dell'Organismo dispone la sostituzione del mediatore.
5. Le parti possono formulare istanza al Responsabile di RICONCILIAMO per la sostituzione del mediatore nominato qualora, nel corso della procedura, emergano elementi suscettibili di incidere sulla sua indipendenza e imparzialità, ovvero nei casi contemplati dall'articolo 51 del Codice di procedura civile.
Art. 10 – Partecipazione delle parti, rappresentanza e assistenza legale
1. Ai sensi dell'articolo 8 del D. Lgs. 28/2010, le parti sono tenute a partecipare personalmente alla procedura di mediazione. In presenza di giustificati motivi, possono tuttavia delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei necessari poteri per la composizione della controversia.
2. I soggetti diversi dalle persone fisiche partecipano alla procedura di mediazione attraverso rappresentanti o delegati adeguatamente informati sui fatti e dotati dei poteri necessari per la risoluzione della controversia.
3. Nei casi previsti dall'articolo 5, comma 1 del D. Lgs. 28/2010, nonché quando la mediazione è disposta dal giudice, le parti devono essere assistite dai rispettivi avvocati.
4. Nelle mediazioni relative a materie di consumo e nelle mediazioni c.d. volontarie, le parti possono partecipare senza l'assistenza legale.
5. I legali possono intervenire per assistere le parti nella fase conclusiva dell'accordo di mediazione, al fine di sottoscrivere il contenuto dell'accordo e certificarne la conformità alle disposizioni di legge imperative e all'ordine pubblico, secondo quanto previsto dall'articolo 12 del D. Lgs. 28/2010 e successive modifiche.
Art. 11 – Svolgimento del primo incontro
1. Il mediatore ha la facoltà di gestire gli incontri di mediazione utilizzando le modalità e le tecniche che ritiene più idonee attraverso sessioni congiunte o separate, anche telematiche, nell'ottica di giungere a una rapida soluzione della controversia.
2. Il tempo dedicato al primo incontro di mediazione non può essere inferiore a due ore e può essere esteso al verificarsi delle seguenti condizioni: particolare complessità della mediazione, numero significativo delle parti coinvolte, concreta possibilità di addivenire ad un accordo.
3. Durante il primo incontro, il mediatore illustra la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione, impegnandosi per favorire un accordo tra le parti che, insieme ai rispettivi avvocati, sono tenute a cooperare in buona fede al fine di garantire un confronto costruttivo.
4. Il primo incontro di mediazione può estendersi anche oltre le due ore, ma sempre nell'ambito della medesima giornata, fatto salvo il caso di ampliare il contraddittorio per effetto della chiamata in mediazione di terzi soggetti e può concludersi sia con esito negativo che con esito positivo.
5. L'incontro successivo al primo non può svolgersi senza alcuna soluzione di continuità temporale rispetto allo stesso; ciò è infatti precluso dall'art. 22, lett. n) del D.M. 150/2023 che consente, nell'ambito della giornata in cui si è svolto il primo incontro, esclusivamente la sua eventuale prosecuzione, ma non già la celebrazione di un incontro “successivo” allo stesso.
6. Nei casi previsti dall'articolo 5, comma 1 e 5-quater del D. Lgs. n. 28/2010, il mediatore è tenuto a tenere il primo incontro con la parte istante anche in assenza di adesione della parte chiamata in mediazione.
Art. 12 – Incontri successivi al primo
1. Al termine del primo incontro, qualora decidano di proseguire nella mediazione con incontri successivi, le parti si impegnano a versare le ulteriori spese di mediazione previste dal presente Regolamento. Del primo incontro il mediatore redige verbale sottoscritto da tutti i partecipanti.
2. Il mediatore può decidere di aggiornare la mediazione per consentire alle parti di esaminare proposte, raccogliere nuove informazioni, predisporre documenti o per qualsiasi altra ragione utile alla conciliazione. Gli incontri successivi al primo dovranno essere obbligatoriamente fissati in data successiva a quella del primo incontro.
3. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, il mediatore può avvalersi, previo consenso delle parti, di esperti iscritti negli albi dei consulenti tenuti presso i tribunali. Il compenso degli esperti, determinato secondo le tariffe professionali stabilite con D.M. 30 maggio 2002 per i periti e i CTU nominati dal tribunale o concordato con le parti, è a carico di queste ultime e deve essere corrisposto integralmente prima della consegna della consulenza. Al momento della nomina dell'esperto, le parti possono convenire la producibilità in giudizio della sua relazione, anche in deroga all'articolo 9 del D. Lgs. n. 28/2010. In tal caso, la relazione è valutata ai sensi dell'articolo 116, comma primo, del codice di procedura civile.
4. RICONCILIAMO, a sua discrezione, può ammettere tirocinanti agli incontri di mediazione. I tirocinanti sono obbligati a firmare una dichiarazione di riservatezza e possono partecipare anche alle mediazioni telematiche.
5. Le parti hanno diritto di accesso agli atti della procedura di mediazione depositati in sessione comune. Ciascuna parte ha diritto di accesso agli atti depositati nelle rispettive sessioni separate. Gli atti sono custoditi dall'Organismo per tre anni dalla conclusione della procedura e includono la domanda di mediazione, l'accettazione del convenuto, i documenti non riservati e i verbali conclusivi. Non sono inclusi gli atti riservati.
6. È responsabilità di ciascuna parte indicare chiaramente gli atti che intende mantenere riservati per il solo mediatore. Non sono considerati riservati gli atti di adesione e le procure. Le parti possono richiedere l'accesso agli atti, anche su supporto informatico, motivandone la richiesta.
Art. 13 – Proposta di conciliazione formulata dal mediatore
1. In caso di mancato accordo, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione da allegare al verbale. Su concorde richiesta delle parti, la proposta può essere avanzata in qualsiasi fase del procedimento. Prima della sua formulazione, il mediatore è tenuto a informare le parti sulle eventuali conseguenze previste dall'articolo 13 del D. Lgs. n. 28/2010.
2. La proposta di conciliazione è comunicata alle parti in forma scritta. Entro sette giorni, ovvero entro un termine più ampio stabilito dal mediatore, le parti devono esprimere per iscritto l'accettazione o il rifiuto della proposta. In assenza di riscontro entro il termine previsto, la proposta si intende rifiutata. Salvo diverso accordo tra le parti, la proposta non deve contenere riferimenti alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.
3. Qualora la proposta non venga accettata, anche da una sola delle parti, il verbale di mancata conciliazione è emesso decorso il termine di quindici giorni dalla scadenza del termine per l'accettazione e/o dall'ultima comunicazione di rifiuto.
Art. 14 – Conclusione del procedimento di mediazione
1. La procedura di mediazione si considera conclusa nei seguenti casi: a. raggiungimento di un accordo tra le parti; b. dichiarazione di una o entrambe le parti circa l'impossibilità di conciliare la controversia; c. decorso dei termini previsti dall'art. 6 del D. Lgs. n. 28/2010, salvo diverso accordo tra le parti, il mediatore e RICONCILIAMO; d. valutazione del mediatore circa l'insussistenza dei presupposti per proseguire la procedura; e. rinuncia e/o abbandono della procedura da parte dell'istante e/o di entrambe le parti.
2. In caso di accordo conciliativo, il mediatore redige apposito verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo contenente l'indicazione del valore finale della controversia.
3. Il verbale conclusivo della mediazione, redatto in formato analogico e comprensivo dell'eventuale accordo, è sottoscritto dalle parti, dai rispettivi avvocati e dal mediatore che certifica l'autenticità delle firme e ne cura il deposito presso la segreteria dell'Organismo.
Art. 15 – Riservatezza delle informazioni e degli atti di mediazione
1. Tutte le informazioni acquisite, in qualsiasi forma, nel corso della mediazione sono strettamente riservate.
2. Il mediatore, i tirocinanti e tutti coloro che operano all'interno di RICONCILIAMO non possono essere obbligati a rivelare informazioni o fatti appresi durante la mediazione, né a testimoniare o produrre elementi di prova relativi alla procedura in qualsiasi sede giurisdizionale, arbitrale o di altra natura.
3. Le parti e ogni altro soggetto coinvolto nella mediazione – compresi gli avvocati e gli eventuali consulenti – sono tenuti a garantire la massima riservatezza e si impegnano a non utilizzare, né presentare come prova in procedimenti giudiziali, arbitrali o di altra natura: a. opinioni, suggerimenti o proposte formulate dal mediatore o da una delle parti; b. ammissioni rese nel corso della procedura; c. la circostanza che una delle parti abbia manifestato o meno la volontà di accettare una proposta conciliativa avanzata dal mediatore o dalla controparte.
4. L'obbligo di riservatezza può essere derogato esclusivamente nei seguenti casi: a. previo consenso espresso di tutte le parti coinvolte; b. in presenza di un obbligo di legge, da valutarsi caso per caso; c. in situazioni che comportino un concreto pericolo per la vita o la salute di una persona; d. in ipotesi in cui l'osservanza dell'obbligo possa determinare responsabilità di natura penale.
5. L'utilizzo di un elemento probatorio nel corso della mediazione non ne pregiudica l'ammissibilità in altri procedimenti.
Art. 16 – Determinazione delle indennità di mediazione
1. Le indennità dovute da ciascuna parte in relazione al valore della controversia dichiarato nella domanda di mediazione, ovvero rideterminato da RICONCILIAMO nel corso del primo incontro e/o successivamente ai sensi dell'art. 6, comprendono il compenso del mediatore e sono determinate sulla base delle Tabelle previste per gli Organismi pubblici di cui all'art. 31 del D.M. 150/2023 - Allegato A e alle ulteriori previsioni di cui all'art. 31 del medesimo decreto.
2. Le spese di avvio e le spese di mediazione per lo svolgimento del primo incontro (indennità di primo incontro), oltre alle eventuali spese vive, devono essere corrisposte: dalla parte istante al momento della presentazione della domanda; dalla parte chiamata al momento della sua adesione al procedimento. Nel caso in cui il primo incontro si concluda senza accordo, null'altro è dovuto dalle parti a titolo di spese di mediazione.
3. L'importo delle ulteriori spese di mediazione effettivamente dovuto per ciascuna procedura è calcolato, per ogni mediazione, in proporzione al valore della lite tra il minimo e il massimo dello scaglione di riferimento.
4. Ai fini dell'individuazione dei soggetti tenuti al pagamento delle indennità di mediazione, quando più soggetti rappresentano un unico centro di interesse, il Responsabile dell'organismo li considera come una parte unica.
5. Nel caso in cui una parte abbandoni il procedimento di mediazione, le spese corrisposte restano acquisite da RICONCILIAMO salvo la facoltà dell'Organismo di richiedere eventuali ulteriori somme dovute.
6. Nei casi in cui la mediazione costituisca condizione di procedibilità della domanda giudiziale ai sensi dell'art. 5, comma 1 e 5-quater, D. Lgs. 28/2010, la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato è esonerata dal pagamento delle indennità dovute all'Organismo. La parte è tenuta a presentare all'Organismo il provvedimento di ammissione anticipata oppure l'istanza di ammissione regolarmente depositata presso il Consiglio dell'Ordine competente. In ogni caso, il provvedimento di ammissione e quello di conferma devono essere prodotti entro la conclusione della procedura. Restano comunque a carico della parte le spese vive.
Art. 17 – Obblighi e responsabilità delle parti coinvolte
1. Sono di competenza esclusiva delle parti: a. l'assoggettabilità della controversia alla procedura di mediazione; b. il tribunale territorialmente competente a conoscere la controversia; c. le indicazioni circa l'oggetto, le ragioni della pretesa e la natura della controversia contenute nella domanda di mediazione; d. l'individuazione dei soggetti che devono partecipare alla mediazione, con particolare riguardo al litisconsorzio necessario; e. i recapiti dei soggetti cui inviare le comunicazioni; f. la determinazione del valore della controversia.
Art. 18 – Svolgimento della mediazione in modalità telematica e da remoto
1. Le parti possono manifestare la volontà di svolgere la procedura di mediazione in modalità telematica e/o collegamento da remoto. Anche nel caso in cui la mediazione si svolga prevalentemente in presenza, ciascuna parte ha facoltà di partecipare a uno o più incontri in modalità telematica.
2. La mediazione telematica si svolge nel rispetto delle disposizioni previste dal D. Lgs. n. 28/2010 all'art. 8-bis.
3. Gli incontri di mediazione possono avvenire tramite collegamento audiovisivo da remoto (art. 8-ter, D. Lgs. 28/2010). I sistemi telematici impiegati devono garantire l'effettiva, reciproca e simultanea visibilità e udibilità tra i partecipanti. Ogni parte può partecipare agli incontri in presenza o da remoto. In caso di partecipazione telematica, ciascuna parte deve munirsi di dispositivi e strumenti adeguati al corretto svolgimento della mediazione. RICONCILIAMO declina ogni responsabilità per eventuali difficoltà tecniche o problematiche di accesso che possano compromettere o ostacolare il regolare svolgimento delle sessioni telematiche.
4. L'intera procedura di mediazione o le sue singole fasi possono essere condotte da remoto. Le sessioni telematiche si svolgono in “stanze virtuali” che consentono l'accesso digitale a tutte le figure coinvolte nella mediazione (parti, difensori, praticanti, mediatori, consulenti) secondo il giorno e l'orario comunicati dall'Organismo.
5. Tutti i partecipanti collegati da remoto devono essere muniti di un documento d'identità valido per consentire al mediatore la loro identificazione. Durante gli incontri, le telecamere devono rimanere sempre attive e non oscurate e i partecipanti non possono allontanarsi senza un comprovato motivo, previa comunicazione agli altri soggetti collegati. Deve inoltre essere garantita la presenza esclusiva dei soggetti autorizzati a partecipare alla sessione. Il mediatore, ove necessario, può gestire eventuali sessioni riservate mediante le specifiche funzionalità dell'applicazione utilizzata.
6. Non è consentita la presenza di soggetti estranei alla procedura, salvo consenso espresso di tutte le parti coinvolte.
7. Tutti i partecipanti alla mediazione sono tenuti al rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dagli artt. 9 e 10 del D. Lgs. n. 28/2010. È espressamente vietata qualsiasi forma di registrazione audio o video degli incontri, così come la conservazione e la condivisione di dati relativi al procedimento con soggetti terzi non autorizzati.
8. RICONCILIAMO si impegna a tutelare la riservatezza dei dati personali forniti dagli utenti adottando misure atte a prevenirne l'accesso e la divulgazione non autorizzati.
Art. 19 – Tutela della privacy e trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari forniti dalle parti nell'ambito dell'attività di mediazione avviene in conformità con quanto disposto dall'articolo 47, comma 6, del D.M. n. 150/2023.
Art. 20 – Criteri di interpretazione e applicazione delle disposizioni normative
Il mediatore interpreta e applica le norme del Regolamento per la parte relativa ai propri doveri e responsabilità. Tutte le altre regole procedurali sono interpretate e applicate da RICONCILIAMO.
Allegati A, B, C
Allegato A — Tabella delle indennità di primo incontro: consulta la pagina Tariffe, che riporta i valori ufficiali della Tabella A (D.M. 150/2023).
Allegato B — Accettazione nomina e dichiarazione di indipendenza, imparzialità e riservatezza del mediatore: documento interno sottoscritto dal mediatore designato, non destinato alla pubblicazione online.
Allegato C — Codice Etico: consulta la pagina Codice Etico per il testo integrale.
Richiedi un primo incontro di Mediazione
Lun–Ven 9:00–13:00 e 14:00–18:00