Avvio della mediazione
Come si avvia una procedura di mediazione con Riconciliamo?
Presentando la domanda di mediazione presso la sede di Riconciliamo o in modalità telematica, utilizzando il modello predisposto e corredandola dell'attestazione di pagamento delle spese di avvio e del primo incontro. Puoi scaricare il modello nella pagina Download modulistica.
In quanto tempo viene fissato il primo incontro?
Tra il ventesimo e il quarantesimo giorno successivo al deposito della domanda, salvo diverso accordo tra le parti.
Chi può presentare la domanda di mediazione?
Chiunque intenda risolvere una controversia in via bonaria, sia di propria iniziativa sia su invito del giudice o in presenza di una clausola contrattuale o di una disposizione di legge che preveda la mediazione come condizione di procedibilità.
Costi e indennità
Quanto costa avviare una mediazione?
Le spese di avvio e per il primo incontro sono determinate in base al valore della controversia, secondo le tabelle ministeriali del D.M. 150/2023. Il dettaglio degli importi è pubblicato nella pagina Tariffe.
Cosa succede se il primo incontro si conclude senza accordo?
Non è dovuto nulla oltre alle spese già versate per l'avvio e per il primo incontro.
Esiste un credito d'imposta per le spese di mediazione?
Sì. L'art. 20 del D.Lgs. 28/2010 riconosce un credito d'imposta fino a 600 euro sull'indennità versata all'Organismo in caso di accordo (ridotto in caso di mancato accordo), oltre a un ulteriore credito fino a 518 euro sul contributo unificato quando la mediazione è demandata dal giudice, nei limiti annuali previsti dalla legge. La domanda si presenta sulla piattaforma del Ministero della Giustizia con SPID, CIE o CNS: consigliamo di verificare sempre gli importi aggiornati sul sito del Ministero, poiché possono variare nel tempo.
Durata e svolgimento
Quanto dura una procedura di mediazione?
La durata ordinaria del procedimento è di sei mesi. Le parti possono concordare per iscritto proroghe, ciascuna non superiore a tre mesi. Nei casi di mediazione demandata dal giudice o avviata dopo la rilevazione giudiziale della condizione di procedibilità, è consentita una sola proroga di tre mesi, secondo quanto previsto dall'art. 6 del D.Lgs. 28/2010.
È possibile partecipare alla mediazione online?
Sì. L'intera procedura o i singoli incontri possono svolgersi in videoconferenza, nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 28/2010 in materia di mediazione telematica.
Quanto dura il primo incontro di mediazione?
Non meno di due ore, estendibili in caso di particolare complessità della controversia o di concreta possibilità di raggiungere un accordo.
Mancata partecipazione e sanzioni
Cosa succede se una parte non partecipa al primo incontro di mediazione?
Il primo incontro si tiene comunque con la parte che ha presentato domanda. Se l'assenza dell'altra parte risulta priva di giustificato motivo, l'art. 12-bis del D.Lgs. 28/2010 prevede conseguenze sia economiche sia processuali, descritte nelle domande seguenti. Queste conseguenze si applicano sia quando la mediazione è condizione di procedibilità sia, per la parte relativa alla valutazione nel giudizio, quando è avviata volontariamente.
Cosa si intende per "giustificato motivo"?
Secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente, il giustificato motivo consiste in un impedimento oggettivo, imprevedibile e non dipendente dalla volontà della parte, come una grave malattia o un evento di forza maggiore. Non costituiscono giustificato motivo ragioni organizzative o di agenda, valutazioni di convenienza, né la convinzione preventiva che la mediazione non possa portare a un risultato utile.
La sanzione per la mancata partecipazione è automatica?
Sì, quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale: l'art. 12-bis, comma 2, D.Lgs. 28/2010 dispone che il giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato senza giustificato motivo, senza margini di discrezionalità sull'an, salva la valutazione del giustificato motivo stesso.
A quanto ammonta la sanzione economica e a chi è dovuta?
La parte assente senza giustificato motivo è condannata a versare, in favore dell'Erario, una somma corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio (art. 12-bis, comma 2). L'importo varia in base al valore della controversia ed è generalmente superiore al costo del primo incontro di mediazione, che tra l'altro può in parte essere recuperato tramite il credito d'imposta di cui all'art. 20 D.Lgs. 28/2010.
Devo pagare la sanzione anche se poi vinco la causa?
Sì. La sanzione a favore dell'Erario prescinde dall'esito del giudizio: si applica per il solo fatto di non aver partecipato senza giustificato motivo, indipendentemente da chi risulti vincitore.
Posso essere condannato a pagare anche la controparte?
Sì, in un'ipotesi ulteriore: se la parte assente risulta soccombente nel giudizio successivo, il giudice, su richiesta della parte vincitrice, può condannarla a versarle una somma determinata equitativamente, non superiore alle spese di giudizio maturate dopo la conclusione della mediazione (art. 12-bis, comma 3).
La mancata partecipazione può incidere sull'esito della causa?
Sì. Ai sensi dell'art. 12-bis, comma 1, il giudice può desumere argomenti di prova dalla mancata partecipazione ingiustificata, valutandola come elemento di convincimento nel giudizio ai sensi dell'art. 116, secondo comma, c.p.c. Non si tratta di una prova piena, ma di un elemento che il giudice può considerare nel quadro complessivo della causa.
Queste sanzioni valgono anche nella mediazione volontaria?
Le sanzioni economiche previste dai commi 2 e 3 dell'art. 12-bis si applicano quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità del giudizio, ad esempio nelle materie indicate dall'art. 5, comma 1, D.Lgs. 28/2010 o quando è disposta dal giudice. Nella mediazione avviata volontariamente o su clausola contrattuale, in assenza di un giudizio pendente, queste specifiche sanzioni non si applicano; resta comunque ferma, qualora segua un giudizio, la possibilità per il giudice di trarne argomenti di prova ai sensi del comma 1.
Cosa succede se la parte assente è una Pubblica Amministrazione o un soggetto vigilato?
L'art. 12-bis, comma 4, prevede che il provvedimento con cui il giudice applica la sanzione dell'Erario sia trasmesso, a seconda dei casi, alla Corte dei Conti (per le Pubbliche Amministrazioni) o alla competente Autorità di vigilanza (ad esempio IVASS, Banca d'Italia, CONSOB), affinché possano valutare eventuali ulteriori iniziative di propria competenza.
Partecipare al primo incontro mi obbliga a raggiungere un accordo?
No. Partecipare al primo incontro non obbliga a concludere un accordo né limita in alcun modo il diritto di adire successivamente il giudice: consente soltanto, con l'assistenza del mediatore, di valutare se esiste una soluzione condivisa alla controversia.
Sono obbligato a partecipare personalmente alla mediazione?
Di norma sì. In presenza di giustificati motivi è possibile delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia.
Accordo e valore legale
L'accordo raggiunto in mediazione ha valore legale?
Sì. Il verbale di accordo, sottoscritto dalle parti, dai rispettivi avvocati e dal mediatore, produce effetti vincolanti tra le parti e, alle condizioni di legge, può essere reso esecutivo.
Cosa succede se non si raggiunge un accordo in mediazione?
Viene comunque redatto un verbale di mancata conciliazione che, nei casi di mediazione obbligatoria, è necessario per poter proseguire con il giudizio.
Per il testo completo delle regole che disciplinano le procedure di Riconciliamo consulta il Regolamento di Mediazione. Non hai trovato risposta alla tua domanda? Contattaci.
Richiedi un primo incontro di Mediazione
Lun–Ven 9:00–13:00 e 14:00–18:00