Chiare, trasparenti, eque

Tariffe di Mediazione

Le spese per lo svolgimento del procedimento di mediazione, determinate ai sensi dell'art. 28 del D.M. 24 ottobre 2023, n. 150.

Spese per lo svolgimento del procedimento di mediazione

Per la presentazione della domanda, l'adesione al procedimento di mediazione, nonché per lo svolgimento del primo incontro, le parti sono tenute a versare all'Organismo di Mediazione, ai sensi dell'art. 28 D.M. 24 ottobre 2023, n. 150, un importo a titolo di indennità, oltre alle spese vive.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 28, D.M. 150/2023, la voce comprende le spese di avvio e le spese di mediazione per il primo incontro; sono dovute altresì le spese vive, diverse dalle spese di avvio, costituite dagli esborsi documentati per la convocazione delle parti, per la sottoscrizione digitale dei verbali quando la parte è priva di propria firma digitale e per il rilascio delle copie dei documenti previsti dall'art. 16, comma 4, D.M. n. 150/2023.

Per le materie obbligatorie (condizione di procedibilità o mediazione demandata dal giudice), ai sensi dell'art. 28, comma 8, D.M. n. 150/2023, gli importi indicati sono ridotti di 1/5 rispetto alle materie volontarie.

Come si calcolano le spese ulteriori

  • Quando il primo incontro si conclude senza conciliazione e il procedimento non prosegue con incontri successivi, sono dovute esclusivamente le indennità.
  • Quando il primo incontro si conclude con la conciliazione, sono dovute anche le ulteriori spese di mediazione calcolate secondo la tabella dell'allegato A del D.M. n. 150/2023, maggiorate del 10%.
  • Quando la conciliazione si raggiunge in incontri successivi al primo, le ulteriori spese sono maggiorate del 25%.
  • Quando il procedimento prosegue con incontri successivi e si conclude senza conciliazione, sono dovute le ulteriori spese calcolate secondo la tabella dell'allegato A.

Dagli importi dovuti per le spese di mediazione successive al primo incontro sono detratti gli importi già versati per le spese di mediazione del primo incontro ai sensi dell'art. 28, comma 5, del D.M. 150/2023.

Regole aggiuntive

  • Per il calcolo delle spese secondo la tabella dell'allegato A, si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile. L'oscillazione tra minimo e massimo è determinata in base al valore e alla complessità della controversia, previa comunicazione alle parti.
  • Le parti sono tenute in solido a corrispondere all'Organismo le ulteriori spese di mediazione, che devono comunque essere versate prima della fine del procedimento.
  • Ai fini dell'individuazione dei soggetti tenuti al pagamento, quando più soggetti rappresentano un unico centro di interesse si considerano come una parte unica.
  • Le spese di mediazione applicate non possono derogare gli importi minimi fissati nella tabella dell'allegato A del D.M. n. 150/2023.

Modalità di pagamento

Gli importi dovuti per il primo incontro (spese di avvio e spese di mediazione del primo incontro, art. 28 D.M. 150/2023) si versano con bonifico bancario intestato a RICONCILIAMO S.r.l.s., indicando nella causale il numero di RGM e il nominativo delle parti.

  • IBAN: IT13 S034 4216 0000 0007 9948 323
  • BIC: WIDIITMM

Tabella A — Tabella delle spese di mediazione

Valori ufficiali pubblicati come Tabella A (art. 31, comma 1, D.M. 150/2023) in Gazzetta Ufficiale n. 255 del 31 ottobre 2023.

Valore della liteSpese minimeSpese massime
Fino a € 1.000,00€ 80,00€ 160,00
Da € 1.001,00 a € 5.000,00€ 160,00€ 290,00
Da € 5.001,00 a € 10.000,00€ 290,00€ 440,00
Da € 10.001,00 a € 25.000,00€ 440,00€ 720,00
Da € 25.001,00 a € 50.000,00€ 720,00€ 1.200,00
Da € 50.001,00 a € 150.000,00€ 1.200,00€ 1.500,00
Da € 150.001,00 a € 250.000,00€ 1.500,00€ 2.500,00
Da € 250.001,00 a € 500.000,00€ 2.500,00€ 3.900,00
Da € 500.001,00 a € 1.500.000,00€ 3.900,00€ 4.600,00
Da € 1.500.001,00 a € 2.500.000,00€ 4.600,00€ 6.500,00
Da € 2.500.001,00 a € 5.000.000,00€ 6.500,00€ 10.000,00

Per le mediazioni di valore superiore a € 5.000.000,00: coefficiente dello 0,2% per lo scaglione minimo e dello 0,3% per lo scaglione massimo. Quando il valore della controversia è indeterminabile si applica lo scaglione da € 50.000,00 a € 150.000,00.

Consulta il testo ufficiale del decreto su Normattiva oppure scarica la Tabella A come pubblicata in Gazzetta Ufficiale.

Scarica la Tabella A (PDF)

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