Diffamazione a mezzo stampa e con altri mezzi di pubblicità

Mediazione per diffamazione

Prima di chiedere al giudice il risarcimento del danno da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità, la legge richiede un tentativo di mediazione. Riconciliamo gestisce il procedimento a Roma, nelle altre sedi o in videoconferenza.

Le informazioni di questa pagina hanno finalità informativa e non costituiscono consulenza legale. Il mediatore è terzo e imparziale rispetto a tutte le parti e non decide chi ha ragione: aiuta le parti a cercare un accordo.

L'art. 5 del D.Lgs. 28/2010 inserisce il risarcimento del danno derivante da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità tra le materie in cui la mediazione è condizione di procedibilità: chi vuole agire in sede civile deve prima avviare un procedimento di mediazione con l'altra parte.

Quando la mediazione è obbligatoria

  • Sì, se si intende chiedere il risarcimento del danno davanti al giudice civile per un contenuto diffuso con la stampa o con un altro mezzo di pubblicità.
  • No, se l'azione civile viene esercitata nel processo penale, con la costituzione di parte civile.
  • La querela è una strada diversa, di natura penale, con termini propri: la mediazione non la sostituisce e non ne sospende i termini.

Per "altro mezzo di pubblicità" si intendono, secondo l'interpretazione prevalente, anche i siti web e gli altri strumenti che diffondono un contenuto a un numero indeterminato di persone. Per i contenuti pubblicati sui social network la valutazione del caso concreto spetta all'avvocato.

Che cosa si può concordare

In mediazione le parti possono cercare soluzioni anche non solo economiche: la rimozione o la modifica del contenuto, una rettifica o una precisazione, la pubblicazione di una dichiarazione concordata, un importo a titolo di risarcimento. Il mediatore non impone nulla: l'eventuale accordo nasce dalla volontà delle parti. Il procedimento è riservato (artt. 9 e 10 del D.Lgs. 28/2010).

A chi si rivolge

A chi ritiene di aver subito un danno e vuole agire in sede civile, a chi ha ricevuto una convocazione per una mediazione in materia di diffamazione e agli avvocati che devono depositare la domanda. Se hai ricevuto una convocazione puoi aderire al procedimento online con il numero RGM indicato nella comunicazione.

Come funziona

Il procedimento in quattro passaggi

1

Deposito della domanda

L'avvocato deposita la domanda online indicando le parti, il contenuto contestato e l'oggetto della richiesta. Le parti partecipano con i propri avvocati, come previsto dal D.Lgs. 28/2010.

2

Convocazione

La segreteria designa il mediatore e fissa il primo incontro, che si tiene di regola tra il 20° e il 40° giorno dal deposito. Dalla comunicazione alle altre parti la domanda produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale (art. 8 D.Lgs. 28/2010).

3

Primo incontro

Le parti, con i loro avvocati, incontrano il mediatore in sede o in videoconferenza e valutano se proseguire.

4

Esito

Se si raggiunge un accordo, il verbale sottoscritto anche dagli avvocati costituisce titolo esecutivo. Se non si raggiunge, il verbale di mancato accordo consente di proporre la domanda al giudice. Il procedimento dura al massimo tre mesi, prorogabili di altri tre su accordo delle parti.

Riconciliamo

Un organismo iscritto al Registro del Ministero della Giustizia

Iscritto al n. 1121

Organismo di mediazione civile e commerciale iscritto al Registro del Ministero della Giustizia ai sensi del D.Lgs. 28/2010. Mediatori terzi e imparziali.

Deposito online

La domanda si deposita dal sito in pochi minuti. La segreteria la protocolla, assegna il numero RGM e convoca le altre parti.

In sede o da remoto

Incontri su appuntamento nella sede di Roma, in Via Bertoloni 27 (zona Parioli), nelle altre sedi oppure in videoconferenza.

Quanto costa

Le spese sono stabilite dal D.M. 150/2023 e dipendono dal valore della controversia. Per le materie obbligatorie, spese di avvio e primo incontro sono, per ciascuna parte: 80 € fino a 1.000 €, 156 € da 1.000,01 a 50.000 €, 224 € oltre 50.000 € o per valore indeterminato, oltre IVA e spese vive documentate. Se il primo incontro si chiude senza accordo e non si prosegue, non sono dovute ulteriori spese di mediazione. Il dettaglio è nella pagina Tariffe; restano a parte i compensi degli avvocati.

Domande frequenti

Per un quadro generale delle materie obbligatorie leggi l'approfondimento sulla Riforma Cartabia. Altre domande su avvio e costi sono nelle FAQ.

Devi avviare una mediazione per diffamazione?

Lun–Ven 9:00–13:00 e 14:00–18:00

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