L'art. 5 del D.Lgs. 28/2010 inserisce il risarcimento del danno derivante da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità tra le materie in cui la mediazione è condizione di procedibilità: chi vuole agire in sede civile deve prima avviare un procedimento di mediazione con l'altra parte.
Quando la mediazione è obbligatoria
- Sì, se si intende chiedere il risarcimento del danno davanti al giudice civile per un contenuto diffuso con la stampa o con un altro mezzo di pubblicità.
- No, se l'azione civile viene esercitata nel processo penale, con la costituzione di parte civile.
- La querela è una strada diversa, di natura penale, con termini propri: la mediazione non la sostituisce e non ne sospende i termini.
Per "altro mezzo di pubblicità" si intendono, secondo l'interpretazione prevalente, anche i siti web e gli altri strumenti che diffondono un contenuto a un numero indeterminato di persone. Per i contenuti pubblicati sui social network la valutazione del caso concreto spetta all'avvocato.
Che cosa si può concordare
In mediazione le parti possono cercare soluzioni anche non solo economiche: la rimozione o la modifica del contenuto, una rettifica o una precisazione, la pubblicazione di una dichiarazione concordata, un importo a titolo di risarcimento. Il mediatore non impone nulla: l'eventuale accordo nasce dalla volontà delle parti. Il procedimento è riservato (artt. 9 e 10 del D.Lgs. 28/2010).
A chi si rivolge
A chi ritiene di aver subito un danno e vuole agire in sede civile, a chi ha ricevuto una convocazione per una mediazione in materia di diffamazione e agli avvocati che devono depositare la domanda. Se hai ricevuto una convocazione puoi aderire al procedimento online con il numero RGM indicato nella comunicazione.
Il procedimento in quattro passaggi
Deposito della domanda
L'avvocato deposita la domanda online indicando le parti, il contenuto contestato e l'oggetto della richiesta. Le parti partecipano con i propri avvocati, come previsto dal D.Lgs. 28/2010.
Convocazione
La segreteria designa il mediatore e fissa il primo incontro, che si tiene di regola tra il 20° e il 40° giorno dal deposito. Dalla comunicazione alle altre parti la domanda produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale (art. 8 D.Lgs. 28/2010).
Primo incontro
Le parti, con i loro avvocati, incontrano il mediatore in sede o in videoconferenza e valutano se proseguire.
Esito
Se si raggiunge un accordo, il verbale sottoscritto anche dagli avvocati costituisce titolo esecutivo. Se non si raggiunge, il verbale di mancato accordo consente di proporre la domanda al giudice. Il procedimento dura al massimo tre mesi, prorogabili di altri tre su accordo delle parti.
Un organismo iscritto al Registro del Ministero della Giustizia
Iscritto al n. 1121
Organismo di mediazione civile e commerciale iscritto al Registro del Ministero della Giustizia ai sensi del D.Lgs. 28/2010. Mediatori terzi e imparziali.
Deposito online
La domanda si deposita dal sito in pochi minuti. La segreteria la protocolla, assegna il numero RGM e convoca le altre parti.
In sede o da remoto
Incontri su appuntamento nella sede di Roma, in Via Bertoloni 27 (zona Parioli), nelle altre sedi oppure in videoconferenza.
Quanto costa
Le spese sono stabilite dal D.M. 150/2023 e dipendono dal valore della controversia. Per le materie obbligatorie, spese di avvio e primo incontro sono, per ciascuna parte: 80 € fino a 1.000 €, 156 € da 1.000,01 a 50.000 €, 224 € oltre 50.000 € o per valore indeterminato, oltre IVA e spese vive documentate. Se il primo incontro si chiude senza accordo e non si prosegue, non sono dovute ulteriori spese di mediazione. Il dettaglio è nella pagina Tariffe; restano a parte i compensi degli avvocati.
Domande frequenti
La mediazione è obbligatoria per la diffamazione?
Sì, per l'azione civile di risarcimento del danno da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità: è condizione di procedibilità ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 28/2010. Non lo è se l'azione civile è esercitata nel processo penale.
La mediazione sostituisce la querela?
No. La querela riguarda il profilo penale e ha termini propri. La mediazione riguarda la richiesta di risarcimento in sede civile.
Vale anche per i contenuti pubblicati online?
Secondo l'interpretazione prevalente anche i siti web e gli altri strumenti di diffusione verso un numero indeterminato di persone rientrano negli "altri mezzi di pubblicità". La valutazione del caso concreto spetta all'avvocato.
Serve l'avvocato?
Sì. Nelle materie in cui la mediazione è condizione di procedibilità le parti partecipano con i propri avvocati.
Cosa succede se l'altra parte non si presenta?
Il mediatore redige il verbale di mancato accordo e si può proporre la domanda giudiziale. La mancata partecipazione senza giustificato motivo può avere conseguenze nel successivo giudizio (art. 12-bis D.Lgs. 28/2010).
Per un quadro generale delle materie obbligatorie leggi l'approfondimento sulla Riforma Cartabia. Altre domande su avvio e costi sono nelle FAQ.
Devi avviare una mediazione per diffamazione?
Lun–Ven 9:00–13:00 e 14:00–18:00