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Diritto Commerciale

Mediazione nei rapporti tra imprese: contratti bancari e commerciali

Pubblicato il 30 giugno 2026 — a cura della redazione Riconciliamo

Questo contenuto ha finalità informativa e divulgativa: non costituisce consulenza legale né sostituisce la valutazione di un professionista sul caso concreto. Il mediatore resta in ogni caso terzo e imparziale rispetto a tutte le parti coinvolte.

Contratti bancari, finanziari, di rete, di somministrazione, franchising: sono tutte materie in cui la mediazione è condizione di procedibilità, e sempre più aziende la scelgono anche quando non è obbligatoria, per la rapidità e la riservatezza che offre.

Perché le imprese scelgono la mediazione

Un contenzioso commerciale, oltre ai costi diretti, comporta spesso il rischio di compromettere un rapporto di fornitura o di collaborazione ancora in essere. La mediazione permette di affrontare il disaccordo senza necessariamente interrompere la relazione commerciale, cercando soluzioni che tengano conto degli interessi economici di entrambe le parti. A differenza di una causa civile, che può durare anni, il procedimento di mediazione ha una durata massima di sei mesi (prorogabile di altri tre), un vantaggio non trascurabile quando è in gioco la continuità operativa di un'azienda.

Le materie più frequenti

  • Contratti bancari e finanziari (contestazioni su condizioni, tassi, garanzie)
  • Contratti di rete e consorzi tra imprese
  • Franchising e distribuzione commerciale
  • Somministrazione e subfornitura
  • Rapporti tra società di persone

Per tutte queste materie, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D. Lgs. 28/2010, la mediazione è condizione di procedibilità: prima di poter citare in giudizio la controparte, occorre aver tentato il confronto davanti a un Organismo iscritto, come Riconciliamo. Al di fuori di questo elenco, restano comunque numerose le imprese che scelgono la mediazione su base volontaria, ad esempio per contenziosi su forniture non regolate da uno dei contratti tipici elencati, proprio per la rapidità e la riservatezza del procedimento. Le spese, ridotte per le materie obbligatorie, sono nella pagina Tariffe; la disciplina completa del procedimento è nel Regolamento di Mediazione.

Chi partecipa alla mediazione per conto dell'impresa

Le società e gli altri soggetti diversi dalle persone fisiche partecipano attraverso rappresentanti o delegati adeguatamente informati sui fatti e dotati dei poteri necessari per la risoluzione della controversia — tipicamente un amministratore, un procuratore, o un dirigente con delega specifica. È buona prassi presentarsi al primo incontro con la documentazione contrattuale rilevante e con un mandato scritto che attesti i poteri di chi partecipa, per evitare che l'incontro debba essere rinviato per verificarne la legittimazione.

La tua impresa ha ricevuto una convocazione? Puoi aderire al procedimento online in pochi minuti.

Come si differenzia dall'arbitrato

A differenza dell'arbitrato, la mediazione non produce una decisione vincolante imposta da un terzo: l'accordo, se c'è, nasce dalla volontà delle parti. Questo la rende più flessibile, ma richiede che entrambe le parti abbiano un margine reale di collaborazione: se l'obiettivo è ottenere una decisione formale e vincolante indipendentemente dalla controparte, altri strumenti come l'arbitrato potrebbero essere più adatti.

Hai un contratto commerciale o bancario contestato e vuoi provare a risolverlo senza interrompere il rapporto con la controparte? Inizia una mediazione con Riconciliamo.

Centro di interessi e più parti

Nei rapporti commerciali complessi, quando più soggetti (ad esempio più società di uno stesso gruppo) rappresentano un unico centro di interessi, vengono considerati come una sola parte ai fini del procedimento e del calcolo delle spese di mediazione. Questo aspetto è rilevante soprattutto nelle mediazioni che coinvolgono gruppi societari o filiere di fornitura articolate su più livelli.

Domande frequenti

Altre domande su costi, durata e mancata partecipazione sono nella pagina FAQ.

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Lun–Ven 9:00–13:00 e 14:00–18:00

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