Un intervento con complicanze, una diagnosi tardiva, un'infezione contratta durante un ricovero: le controversie sulla responsabilità sanitaria sono tra le più delicate, perché intrecciano questioni tecniche complesse, rapporti di fiducia e, spesso, sofferenze personali. Prima di arrivare in tribunale la legge impone un passaggio preliminare, e lascia la scelta tra due strumenti diversi.
Le due strade previste dalla legge
L'art. 8 della L. 24/2017 (legge Gelli-Bianco) stabilisce che chi intende agire in giudizio per il risarcimento di un danno derivante da responsabilità sanitaria deve prima proporre ricorso per consulenza tecnica preventiva ai sensi dell'art. 696-bis c.p.c. In alternativa, è possibile esperire il procedimento di mediazione: l'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 28/2010 include infatti il «risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria» tra le materie in cui la mediazione è condizione di procedibilità.
Le due strade sono alternative: basta esperirne una. La scelta va fatta con il proprio avvocato, valutando le caratteristiche del caso.
La consulenza tecnica preventiva (ATP)
Si svolge davanti al giudice, che nomina un consulente tecnico d'ufficio (di regola un collegio con un medico legale e uno specialista della materia). Il consulente accerta i fatti e, prima di depositare la relazione, tenta la conciliazione tra le parti.
- Punti di forza: valutazione tecnica affidata a un consulente nominato dal giudice, utilizzabile nell'eventuale giudizio; obbligo di partecipazione delle compagnie assicurative, che devono formulare un'offerta o motivare il rifiuto.
- Aspetti da considerare: costi della consulenza, tempi legati al calendario del tribunale e delle operazioni peritali; la procedura è centrata sull'accertamento tecnico più che sul dialogo tra le parti.
La mediazione
Si svolge davanti a un organismo iscritto al Registro del Ministero della Giustizia, con un mediatore terzo e imparziale. Le parti (paziente o familiari, medico, struttura sanitaria e relative assicurazioni) si confrontano con l'aiuto del mediatore, ciascuna con il proprio avvocato.
- Punti di forza: tempi definiti (il primo incontro si tiene di regola entro quaranta giorni dal deposito), costi predeterminati dal D.M. 150/2023, possibilità di riunire allo stesso tavolo tutti i soggetti coinvolti, spazio per esigenze che il processo non considera (spiegazioni, ascolto, scuse, soluzioni non solo economiche), riservatezza.
- Aspetti da considerare: il mediatore non effettua accertamenti tecnici e non decide. Quando la questione medico-legale è decisiva, le parti possono concordare il ricorso a un esperto iscritto negli albi dei consulenti presso i tribunali, a proprie spese, o lavorare sulle rispettive consulenze di parte.
Strutture pubbliche e assicurazioni
Quando è coinvolta una struttura sanitaria pubblica, può pesare il timore del funzionario di firmare un accordo. Per questo l'art. 11-bis del D.Lgs. 28/2010 prevede che la conclusione dell'accordo di conciliazione da parte del rappresentante della pubblica amministrazione non dia luogo a responsabilità contabile, salvo i casi di dolo o colpa grave.
Quanto alle compagnie assicurative, se un'impresa vigilata non partecipa senza giustificato motivo alla mediazione obbligatoria, oltre alle conseguenze processuali previste dall'art. 12-bis il giudice trasmette il provvedimento all'autorità di vigilanza competente.
Come orientarsi
In linea generale, l'ATP è spesso preferita quando il nodo della controversia è tecnico e serve un accertamento con valore probatorio; la mediazione è utile quando le parti hanno già elementi tecnici sufficienti (cartelle cliniche, consulenze di parte) e il confronto riguarda soprattutto l'entità del risarcimento, oppure quando conta preservare il rapporto con il medico o la struttura. Sono indicazioni di massima: la scelta resta dei legali delle parti.
Chi riceve una convocazione in mediazione in qualità di medico, struttura o compagnia può aderire online indicando il numero RGM.
I documenti da preparare
- cartella clinica completa e referti;
- eventuale consulenza medico-legale di parte;
- documentazione delle spese sostenute e dei pregiudizi lamentati;
- corrispondenza già intercorsa con la struttura o con l'assicurazione;
- indicazione di tutti i soggetti da coinvolgere (medici, struttura, compagnie), per evitare che l'accordo resti incompleto.
Domande frequenti
Altre domande su avvio, costi e mancata partecipazione sono nelle FAQ.
Per la responsabilità medica la mediazione è obbligatoria?
Prima della causa di risarcimento occorre esperire, in alternativa, la consulenza tecnica preventiva ai sensi dell'art. 696-bis c.p.c. oppure la mediazione (art. 8 L. 24/2017 e art. 5, comma 1, D.Lgs. 28/2010). Una delle due è condizione di procedibilità della domanda.
Le assicurazioni devono partecipare?
Per la consulenza tecnica preventiva la legge prevede espressamente l'obbligo di partecipazione delle imprese di assicurazione, che devono formulare un'offerta di risarcimento o motivare perché non la formulano. In mediazione si applicano le regole generali: la mancata partecipazione senza giustificato motivo ha le conseguenze dell'art. 12-bis D.Lgs. 28/2010.
In mediazione si può avere una perizia medica?
Il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali, con l'accordo e a spese delle parti. Le parti possono anche produrre le proprie consulenze di parte.
Una struttura pubblica può firmare un accordo di mediazione?
Sì. Per le amministrazioni pubbliche l'art. 11-bis D.Lgs. 28/2010 prevede che la conclusione dell'accordo da parte del rappresentante non dia luogo a responsabilità contabile, salvo dolo o colpa grave.
Una controversia in materia sanitaria?
Lun–Ven 9:00–13:00 e 14:00–18:00
Altri contenuti dell'Osservatorio
Caso tipo: la recensione negativa e il ristorante, dalla lite all'accordo
Un caso immaginario per capire come si svolge una mediazione per una recensione online contestata: diritto di critica, limiti e soluzioni costruite dalle parti.
Leggi l'articoloDiffamazione: querela, mediazione e prescrizione, i termini da non confondere
Querela entro tre mesi, azione civile, prescrizione: penale e civile seguono strade e termini diversi. Avviare la mediazione non ferma il termine per querelare.
Leggi l'articoloCosa succede se l'altra parte non si presenta in mediazione
Verbale, condizione di procedibilità, argomenti di prova e doppio contributo unificato: le conseguenze della mancata partecipazione al primo incontro, per entrambe le parti.
Leggi l'articolo