Hai avviato una mediazione e il giorno del primo incontro l'altra parte non si collega né si presenta. Oppure sei tu a chiederti se sia davvero necessario partecipare. La Riforma Cartabia ha rafforzato in modo significativo le conseguenze dell'assenza ingiustificata: vediamo cosa prevede la legge, per chi avvia e per chi è convocato.
Il verbale di mancata partecipazione
Se una parte non partecipa al primo incontro, il mediatore ne dà atto nel verbale. Nelle materie in cui la mediazione è condizione di procedibilità (art. 5, comma 1, D.Lgs. 28/2010) e nelle mediazioni demandate dal giudice, il procedimento si considera comunque svolto: chi l'ha avviato può proporre la domanda giudiziale senza il rischio che venga dichiarata improcedibile per questo motivo.
Attenzione però: la condizione è soddisfatta se chi ha avviato la mediazione ha partecipato. Anche il richiedente deve presentarsi personalmente al primo incontro o, per giustificati motivi, tramite un delegato a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per definire la controversia (art. 8, comma 4).
Le conseguenze per chi non partecipa
L'art. 12-bis del D.Lgs. 28/2010 prevede conseguenze crescenti per la mancata partecipazione al primo incontro senza giustificato motivo:
- Argomenti di prova: il giudice può valutare l'assenza nel successivo giudizio, ai sensi dell'art. 116, secondo comma, c.p.c.
- Doppio contributo unificato: quando la mediazione è condizione di procedibilità, il giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato a versare allo Stato una somma pari al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
- Somma a favore dell'altra parte: nello stesso caso, su richiesta della controparte, il giudice può condannare la parte soccombente che non ha partecipato a pagare una somma determinata in via equitativa, non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione della mediazione.
- Segnalazioni: se chi non ha partecipato è una pubblica amministrazione, il provvedimento è trasmesso alla Corte dei conti; se è un soggetto vigilato (ad esempio una banca o un'assicurazione), all'autorità di vigilanza competente.
Il «giustificato motivo»
La norma non definisce cosa sia un giustificato motivo: la valutazione spetta al giudice, caso per caso. In genere vengono in rilievo impedimenti seri, imprevedibili e documentati. Non lo sono, di regola, la semplice convinzione di avere ragione o la mancata volontà di conciliare: il primo incontro serve proprio a verificare, con l'aiuto del mediatore, se esistono margini di accordo.
Il consiglio pratico è semplice: se c'è un impedimento, va comunicato subito alla segreteria dell'organismo, possibilmente con un documento. L'incontro può essere rinviato con l'accordo delle parti, oppure svolto in videoconferenza (art. 8-ter), soluzione che elimina la maggior parte delle difficoltà logistiche.
Se sei tu la parte convocata
Partecipare non significa accettare le richieste dell'altra parte né riconoscere alcuna responsabilità. Al primo incontro il mediatore illustra la funzione e le modalità della mediazione e si adopera perché le parti raggiungano un accordo (art. 8, comma 6); ciò che viene detto resta riservato (artt. 9 e 10). Se dopo il confronto non vedi margini di intesa, puoi dichiararlo e il procedimento si chiude con un verbale di mancato accordo, senza le conseguenze previste per l'assenza.
E i costi?
Ogni parte che partecipa versa le spese di avvio e del primo incontro, determinate in base al valore della controversia (D.M. 150/2023). Se il primo incontro si chiude senza accordo e il procedimento non prosegue, non sono dovute ulteriori spese di mediazione, salvo le spese vive documentate. I dettagli sono nella pagina Tariffe. Per le mediazioni concluse sono previsti anche incentivi fiscali, di cui parliamo in un approfondimento dedicato.
Domande frequenti
Altre domande su avvio, costi e mancata partecipazione sono nelle FAQ.
Se l'altra parte non si presenta, la mediazione è inutile?
No: il mediatore redige il verbale e, nelle materie obbligatorie, la condizione di procedibilità è soddisfatta. Chi ha avviato la mediazione può quindi proporre la domanda giudiziale.
Quali sono le conseguenze per chi non partecipa senza giustificato motivo?
Il giudice può trarne argomenti di prova (art. 116 c.p.c.); nelle materie in cui la mediazione è condizione di procedibilità, condanna la parte costituita che non ha partecipato a versare allo Stato il doppio del contributo unificato; se richiesto, può condannarla a pagare all'altra parte una somma equitativa (art. 12-bis D.Lgs. 28/2010).
Cosa si intende per giustificato motivo?
La legge non lo definisce: viene valutato dal giudice caso per caso. In genere si tratta di impedimenti seri e documentati. È sempre opportuno comunicarli subito all'organismo, che può rinviare l'incontro con l'accordo delle parti.
Si può partecipare da remoto?
Sì. Gli incontri possono svolgersi in videoconferenza (art. 8-ter D.Lgs. 28/2010), il che riduce molto le difficoltà di spostamento.
Chi avvia la mediazione deve partecipare anche se l'altra parte non c'è?
Sì. Anche chi avvia il procedimento deve partecipare al primo incontro, personalmente o, per giustificati motivi, tramite delegato. In caso contrario la condizione di procedibilità rischia di non essere soddisfatta.
Devi avviare o hai ricevuto una mediazione?
Lun–Ven 9:00–13:00 e 14:00–18:00
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