Chi ritiene di essere stato diffamato ha davanti due strade, che spesso si intrecciano: quella penale, che parte dalla querela, e quella civile, che punta al risarcimento del danno e, quando la diffamazione è avvenuta con la stampa o con un altro mezzo di pubblicità, passa prima dalla mediazione. Ciascuna ha i suoi termini. Confonderli è uno degli errori più frequenti, e può costare caro.
Due strade diverse
- Strada penale: la diffamazione è un reato (art. 595 c.p.) procedibile a querela della persona offesa. Il procedimento penale accerta la responsabilità penale dell'autore. Il risarcimento si può chiedere anche lì, costituendosi parte civile: in questo caso la mediazione non è richiesta (art. 5, comma 6, lett. g, D.Lgs. 28/2010).
- Strada civile: si chiede al giudice civile di accertare l'illecito e di condannare al risarcimento del danno (art. 2043 c.c.). Se la diffamazione è avvenuta «con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità», prima della causa occorre esperire la mediazione (art. 5, comma 1).
Le due strade non si escludono: è possibile proporre querela e, nello stesso tempo, avviare la mediazione per cercare un accordo sul piano civile.
Il termine della querela: tre mesi
La querela va proposta, salvo casi particolari, entro tre mesi dal giorno in cui la persona offesa ha avuto notizia del fatto (art. 124 c.p.). Per i contenuti online il momento rilevante è, di regola, quello in cui la persona offesa ne è venuta a conoscenza, che può non coincidere con la data di pubblicazione: per questo conviene annotare subito quando e come si è saputo del contenuto, e conservarne copia.
La prescrizione del risarcimento
Il diritto al risarcimento del danno da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato (art. 2947, comma 1, c.c.). Se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile (art. 2947, comma 3, c.c.). Per i contenuti che restano online a lungo, il calcolo concreto del termine va verificato con il proprio avvocato.
La mediazione aiuta anche su questo fronte: dal momento in cui la domanda di mediazione è comunicata alle altre parti, produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale e impedisce la decadenza per una sola volta (art. 8, comma 2, D.Lgs. 28/2010). Conta la comunicazione, non il semplice deposito: per questo è utile che l'organismo invii la convocazione con mezzi tracciabili, e la parte istante può comunicarla anche direttamente.
Come si coordinano le due strade
Quando querela e mediazione sono entrambe in corso, l'accordo di mediazione può tenere conto anche del procedimento penale. Nella prassi, ad esempio, le parti possono prevedere che chi ha proposto querela si impegni a rimetterla, a fronte degli impegni assunti dall'altra parte (rimozione del contenuto, precisazione, somma risarcitoria). La remissione richiede l'accettazione del querelato (art. 155 c.p.) e i suoi effetti sul procedimento penale vanno valutati con i rispettivi avvocati: il mediatore non interviene nel processo penale e non può garantirne gli esiti.
Sei la persona che ha pubblicato il contenuto e hai ricevuto sia una querela sia una convocazione in mediazione? Leggi la nostra guida su cosa fare se ricevi una convocazione per diffamazione e aderisci online con il numero RGM.
Un promemoria pratico
- Subito: salva il contenuto (screenshot con data e indirizzo, copia del testo) e annota quando ne sei venuto a conoscenza.
- Entro tre mesi: valuta con il tuo avvocato se proporre querela.
- Nel frattempo: se vuoi chiedere il risarcimento in sede civile, avvia la mediazione, che interrompe la prescrizione dalla comunicazione all'altra parte.
- In mediazione: valuta soluzioni che tengano insieme le due strade.
Domande frequenti
Altre domande su avvio, costi e mancata partecipazione sono nelle FAQ.
La mediazione sospende il termine per la querela?
No. Il termine per proporre querela (di regola tre mesi dal giorno in cui si ha notizia del fatto, art. 124 c.p.) riguarda il procedimento penale e non è sospeso né interrotto dalla mediazione civile.
Si possono fare querela e mediazione insieme?
Sì. Sono strade autonome: la querela riguarda la responsabilità penale, la mediazione è la condizione per proporre in sede civile la domanda di risarcimento. Le parti possono anche coordinarle, ad esempio prevedendo nell'accordo di mediazione la remissione della querela.
In quanto tempo si prescrive il diritto al risarcimento per diffamazione?
Di regola in cinque anni (art. 2947, comma 1, c.c.). Se il fatto costituisce reato e per il reato è prevista una prescrizione più lunga, si applica quest'ultima anche all'azione civile (art. 2947, comma 3, c.c.).
La domanda di mediazione interrompe la prescrizione?
Sì: dal momento in cui è comunicata alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale e impedisce la decadenza per una sola volta (art. 8, comma 2, D.Lgs. 28/2010).
Vuoi capire come avviare la mediazione?
Lun–Ven 9:00–13:00 e 14:00–18:00
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