Arriva una PEC o una raccomandata da un organismo di mediazione: qualcuno ritiene di essere stato diffamato da un tuo post, da un commento, da una recensione o da un articolo, e ti invita a un primo incontro. Prima di tutto: non si tratta di una causa e nessuno ti sta giudicando. È un invito a sederti a un tavolo, con un mediatore imparziale, per capire se la questione può essere chiusa con un accordo. Ecco cosa sapere per decidere con consapevolezza.
Cosa significa la convocazione
La comunicazione indica chi ha avviato la procedura, l'oggetto della domanda, il numero del procedimento (RGM), la data e le modalità del primo incontro e il mediatore designato. Per il risarcimento dei danni da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale (art. 5, comma 1, D.Lgs. 28/2010): chi vuole agire in giudizio deve prima passare da qui.
La convocazione non è una condanna né un accertamento: il mediatore non decide se il contenuto sia diffamatorio. Il suo ruolo è facilitare il dialogo tra le parti e aiutarle a esplorare possibili soluzioni.
Cosa succede se non partecipi
Non presentarsi non blocca nulla: il mediatore redige il verbale e chi ha avviato la mediazione può proporre la causa. Nel giudizio, però, la mancata partecipazione al primo incontro senza giustificato motivo può avere conseguenze precise (art. 12-bis del D.Lgs. 28/2010):
- il giudice può trarne argomenti di prova;
- la parte costituita che non ha partecipato è condannata a versare allo Stato una somma pari al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio;
- in caso di soccombenza, su richiesta dell'altra parte, può essere condannata a pagarle una somma determinata in via equitativa, entro il limite delle spese del giudizio maturate dopo la conclusione della mediazione.
Se hai un impedimento per la data fissata, è meglio comunicarlo subito alla segreteria dell'organismo: il primo incontro può essere rinviato su accordo delle parti.
Le tutele per chi partecipa
- Riservatezza: le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite nel procedimento non possono essere utilizzate nel giudizio successivo, salvo consenso di chi le ha rese (artt. 9 e 10).
- Nessuna ammissione: partecipare non significa riconoscere di aver sbagliato. Puoi esporre la tua versione dei fatti, le ragioni del contenuto pubblicato, il contesto in cui è nato.
- Imparzialità: il mediatore è terzo rispetto a entrambe le parti e deve sottoscrivere una dichiarazione di imparzialità per ogni procedimento (art. 14).
- Libertà di accordo: nessuno può importi un accordo. Se una soluzione non ti convince, puoi non sottoscriverla.
Come prepararsi al primo incontro
- Rivolgiti a un avvocato: in questa materia le parti partecipano con l'assistenza dei rispettivi avvocati (art. 8, comma 5).
- Conserva il contenuto: salva il testo originale, la data di pubblicazione, il contesto (post a cui rispondevi, discussione in corso). Prima di modificarlo o cancellarlo, parlane con il tuo avvocato.
- Raccogli i documenti che sostengono quanto hai scritto, se si tratta di fatti, o che ne chiariscono il senso, se si tratta di opinioni.
- Pensa alle possibili soluzioni: una precisazione, la rimozione, un chiarimento privato, un impegno per il futuro. Arrivare con delle idee rende il confronto più utile.
- Aderisci formalmente entro la data indicata, versando le spese di avvio e del primo incontro (vedi Tariffe).
Se si arriva a un accordo
L'accordo è frutto della volontà delle parti e può avere contenuti molto diversi: la rimozione o la modifica del contenuto, una precisazione pubblica, un chiarimento, l'impegno a non tornare sull'argomento, una somma di denaro. Nella prassi è frequente che l'accordo precisi di essere concluso senza riconoscimento di responsabilità da parte di chi ha pubblicato il contenuto. Se esiste anche un procedimento penale avviato con querela, le parti possono valutare con i propri avvocati di coordinare l'accordo con la remissione della querela, che richiede l'accettazione del querelato.
Se l'accordo non viene raggiunto, il mediatore redige il verbale di mancato accordo e ciascuna parte resta libera di far valere le proprie ragioni nelle sedi competenti.
Domande frequenti
Altre domande su avvio, costi e mancata partecipazione sono nelle FAQ.
Partecipare alla mediazione significa ammettere di aver diffamato qualcuno?
No. La partecipazione non comporta alcun riconoscimento di responsabilità e quanto dichiarato durante il procedimento è riservato e non utilizzabile nel giudizio (artt. 9 e 10 D.Lgs. 28/2010). Anche un eventuale accordo può prevedere che sia concluso senza riconoscimento di responsabilità.
Cosa succede se non mi presento?
Il mediatore redige il verbale di mancata partecipazione e chi ha avviato la mediazione può rivolgersi al giudice. Nel giudizio la mancata partecipazione senza giustificato motivo può essere valutata come argomento di prova e comportare la condanna al versamento allo Stato del doppio del contributo unificato (art. 12-bis D.Lgs. 28/2010).
Posso mandare qualcuno al posto mio?
Le parti partecipano personalmente. Solo per giustificati motivi si può delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per definire la controversia (art. 8, comma 4, D.Lgs. 28/2010). È possibile anche partecipare in videoconferenza.
Devo pagare qualcosa per aderire?
Sì: ogni parte che aderisce versa all'organismo le spese di avvio e del primo incontro, determinate in base al valore della controversia secondo il D.M. 150/2023, oltre alle spese vive documentate. Gli importi sono nella pagina Tariffe.
Se ho già rimosso il post, la mediazione ha ancora senso?
Può averlo: chi ha avviato la procedura potrebbe chiedere anche altro, come una precisazione o un risarcimento. Il primo incontro è il momento per capire le rispettive richieste e valutare se esistono le condizioni per un accordo.
Sei stato convocato in una mediazione?
Lun–Ven 9:00–13:00 e 14:00–18:00
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