Un post su Facebook, un commento sotto un video, una recensione, un articolo su un blog: oggi la maggior parte delle liti per diffamazione nasce online. Quando una persona o un'impresa ritiene di essere stata diffamata e intende chiedere in sede civile il risarcimento dei danni, la legge prevede un passaggio preliminare: la mediazione. Vediamo da dove nasce questo obbligo, quali sono i casi esclusi e cosa può succedere al tavolo di mediazione.
Cosa dice la norma
L'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 28/2010, come riscritto dalla Riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022) e dal successivo correttivo (D.Lgs. 216/2024), elenca le materie in cui la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Tra queste c'è il «risarcimento del danno derivante da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità».
In pratica: chi vuole agire davanti al giudice civile per ottenere il risarcimento deve prima depositare una domanda di mediazione presso un organismo iscritto al Registro del Ministero della Giustizia. Se non lo fa, il convenuto può eccepire l'improcedibilità alla prima udienza (o il giudice può rilevarla d'ufficio entro lo stesso termine) e la causa si ferma finché la mediazione non viene svolta (art. 5, comma 2).
I social network sono un «altro mezzo di pubblicità»?
La formula «altro mezzo di pubblicità» è la stessa che il codice penale usa per l'ipotesi aggravata di diffamazione (art. 595, comma 3, c.p.). Su questo punto la giurisprudenza penale della Cassazione è consolidata: pubblicare un contenuto offensivo su un social network lo rende accessibile a un numero indeterminato di persone e integra la diffamazione aggravata dall'uso di un mezzo di pubblicità (tra le altre, Cass. pen. n. 24431/2015 e n. 4873/2017). La stessa giurisprudenza ha invece escluso che Facebook sia equiparabile alla «stampa» in senso tecnico.
Per l'obbligatorietà della mediazione civile non si registra un orientamento altrettanto esplicito e uniforme, ma la lettura prevalente nella prassi è coerente con quella penale: post, commenti pubblici, recensioni, video e articoli online rientrano nell'«altro mezzo di pubblicità». È quindi prudente avviare la mediazione prima di qualsiasi causa civile di risarcimento per un contenuto diffuso in rete. Restano più incerti i casi di messaggi inviati a pochi destinatari (ad esempio in chat private o gruppi ristretti), da valutare caso per caso con il proprio avvocato.
Quando la mediazione non serve
- Azione civile nel processo penale: se il risarcimento è chiesto costituendosi parte civile nel processo penale, la mediazione non è richiesta (art. 5, comma 6, lett. g).
- Querela: la mediazione non riguarda la denuncia-querela, che segue regole e termini propri del procedimento penale. Ne parliamo in un approfondimento dedicato ai termini da non confondere.
- Diffamazione senza mezzo di pubblicità: un'offesa comunicata a più persone ma senza mezzi di diffusione (ad esempio a voce durante una riunione) non rientra nella formula dell'art. 5. Resta comunque possibile una mediazione volontaria.
Chi può essere chiamato in mediazione
La domanda si rivolge a chi è ritenuto responsabile del contenuto: l'autore del post o del commento e, nel caso di testate giornalistiche, anche il direttore responsabile e l'editore. La questione della responsabilità dei gestori di piattaforme, blog e pagine è più articolata e dipende dal ruolo concretamente svolto: è un aspetto da valutare con il proprio avvocato prima di depositare la domanda, perché in mediazione devono partecipare tutte le parti che si intende coinvolgere in un eventuale giudizio.
Hai ricevuto una convocazione in mediazione per un contenuto che hai pubblicato? Puoi aderire al procedimento online indicando il numero RGM riportato nella comunicazione.
Cosa può succedere al tavolo di mediazione
La mediazione non accerta se un contenuto sia diffamatorio: il mediatore è terzo e imparziale e non esprime giudizi su chi abbia ragione. Il suo compito è aiutare le parti a confrontarsi e a valutare soluzioni che il processo difficilmente potrebbe offrire, e in tempi più brevi. Tra quelle che le parti possono concordare:
- la rimozione o la modifica del contenuto;
- la pubblicazione di una precisazione o di una rettifica, con modalità e visibilità concordate;
- scuse, pubbliche o private;
- impegni per il futuro (ad esempio non tornare sull'argomento);
- il pagamento di una somma a titolo risarcitorio, anche rateizzata.
Tutto ciò che viene detto durante il procedimento è riservato e non può essere utilizzato nell'eventuale giudizio successivo (artt. 9 e 10 del D.Lgs. 28/2010). Se l'accordo viene raggiunto e sottoscritto dalle parti e dagli avvocati, il verbale costituisce titolo esecutivo (art. 12).
Tempi e prescrizione
Il primo incontro si tiene di regola tra venti e quaranta giorni dal deposito della domanda (art. 8, comma 1) e il procedimento ha una durata di sei mesi, che le parti possono prorogare per iscritto, prima della scadenza, per periodi non superiori a tre mesi ciascuno (art. 6). Dal momento in cui la domanda è comunicata alle altre parti, produce sulla prescrizione gli stessi effetti della domanda giudiziale (art. 8, comma 2). L'azione civile di risarcimento si prescrive di regola in cinque anni (art. 2947 c.c.), salvo che il fatto costituisca reato per il quale la legge prevede una prescrizione più lunga.
Domande frequenti
Altre domande su avvio, costi e mancata partecipazione sono nelle FAQ.
La mediazione è obbligatoria per la diffamazione su Facebook o Instagram?
Per l'azione civile di risarcimento dei danni da diffamazione «con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità» la mediazione è condizione di procedibilità (art. 5, comma 1, D.Lgs. 28/2010). La giurisprudenza penale considera i social network un «mezzo di pubblicità»: per prudenza, prima della causa civile conviene avviare la mediazione.
Serve la mediazione anche per presentare una querela?
No. La mediazione riguarda solo l'azione civile di risarcimento. La querela è un atto del procedimento penale, ha un proprio termine (di regola tre mesi dalla conoscenza del fatto) e non è sospesa dalla mediazione.
E se chiedo il risarcimento nel processo penale?
Se la domanda di risarcimento è proposta con la costituzione di parte civile nel processo penale, la mediazione non è richiesta: l'art. 5, comma 6, lett. g), D.Lgs. 28/2010 esclude l'azione civile esercitata nel processo penale.
Cosa si può ottenere con un accordo di mediazione?
Dipende dalla volontà delle parti: ad esempio la rimozione del contenuto, una precisazione o rettifica pubblica, scuse, un impegno per il futuro, una somma a titolo di risarcimento. Il mediatore non decide chi ha ragione: aiuta le parti a trovare una soluzione condivisa.
Serve un avvocato?
Sì. Nelle materie in cui la mediazione è condizione di procedibilità, tra cui la diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo di pubblicità, le parti partecipano con l'assistenza dei rispettivi avvocati (art. 8, comma 5, D.Lgs. 28/2010).
Una lite per un contenuto pubblicato online?
Lun–Ven 9:00–13:00 e 14:00–18:00
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