Una delle prime domande di chi si avvicina alla mediazione è: quanto costa? La risposta è che i costi sono predeterminati da un decreto ministeriale, proporzionati al valore della lite e, in molti casi, in parte recuperabili grazie agli incentivi fiscali introdotti dalla Riforma Cartabia. Ecco come orientarsi.
Le voci di costo
Il D.M. 150/2023 distingue tre voci, dovute da ciascuna parte all'organismo:
- spese di avvio, versate al momento del deposito della domanda o dell'adesione;
- spese di mediazione per il primo incontro;
- spese vive, cioè gli esborsi documentati (ad esempio le raccomandate per la convocazione).
Le spese di avvio e del primo incontro formano insieme l'indennità iniziale. A titolo di esempio, secondo il nostro tariffario, per una mediazione obbligatoria di valore compreso tra 1.000,01 e 50.000 euro l'indennità è di 190,32 euro IVA inclusa per ciascuna parte. Per le materie obbligatorie e le mediazioni demandate dal giudice gli importi sono ridotti di un quinto rispetto alle materie volontarie (art. 28, comma 8, D.M. 150/2023). La tabella completa è nella pagina Tariffe.
Cosa succede dopo il primo incontro
- Nessun accordo e nessuna prosecuzione: non sono dovute ulteriori spese di mediazione, salvo le spese vive.
- Accordo al primo incontro o prosecuzione: sono dovute le ulteriori spese calcolate in base al valore della lite secondo le tabelle ministeriali, con le maggiorazioni previste in caso di accordo, al netto di quanto già versato per il primo incontro.
A queste voci si aggiunge il compenso del proprio avvocato, che si concorda direttamente con il professionista.
Il credito d'imposta
L'art. 20 del D.Lgs. 28/2010 riconosce alle parti un credito d'imposta per le mediazioni concluse:
- fino a 600 euro per l'indennità corrisposta all'organismo;
- fino a 600 euro per il compenso dell'avvocato, nelle mediazioni obbligatorie o demandate dal giudice;
- gli importi sono ridotti della metà se l'accordo non viene raggiunto;
- se, a seguito dell'accordo, si estingue un giudizio già pendente, è previsto un ulteriore credito pari al contributo unificato versato, entro il limite di 518 euro.
Il credito complessivo non può superare 2.400 euro l'anno per le persone fisiche e 24.000 euro l'anno per le persone giuridiche. La domanda si presenta esclusivamente online, sul portale del Ministero della Giustizia, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è concluso il procedimento; il credito si utilizza poi in compensazione con il modello F24. Verifica sempre con il tuo commercialista come utilizzarlo nella tua situazione.
Il patrocinio a spese dello Stato
Nelle mediazioni che sono condizione di procedibilità, chi possiede i requisiti di reddito per il patrocinio a spese dello Stato previsti dal D.P.R. 115/2002 può chiedere che il compenso dell'avvocato sia a carico dello Stato (artt. 15-bis e seguenti del D.Lgs. 28/2010). La richiesta si presenta al Consiglio dell'ordine degli avvocati competente; chi è ammesso è inoltre esonerato dal pagamento delle indennità all'organismo. Le soglie di reddito sono aggiornate periodicamente: conviene verificarle al momento della domanda.
Imposte sull'accordo
Il verbale contenente l'accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di 100.000 euro; oltre questa soglia l'imposta è dovuta per la sola parte eccedente (art. 17 del D.Lgs. 28/2010). Tutti gli atti e i documenti del procedimento sono inoltre esenti dall'imposta di bollo e da ogni altra spesa, tassa o diritto. Se l'accordo deve essere trascritto (ad esempio perché riguarda un immobile), si aggiungono i costi dell'autentica notarile e le imposte collegate, da verificare con il notaio.
Domande frequenti
Altre domande su avvio, costi e mancata partecipazione sono nelle FAQ.
Quanto costa il primo incontro di mediazione?
Ogni parte versa un'indennità che comprende le spese di avvio e del primo incontro, determinata in base al valore della controversia secondo l'art. 28 del D.M. 150/2023. Per le materie obbligatorie gli importi sono ridotti di un quinto. Le cifre aggiornate sono nella pagina Tariffe.
Se non si raggiunge l'accordo al primo incontro devo pagare altro?
No: se il primo incontro si chiude senza accordo e il procedimento non prosegue, non sono dovute ulteriori spese di mediazione. Restano dovute solo le spese vive documentate.
Come funziona il credito d'imposta?
Alle parti spetta un credito d'imposta per l'indennità corrisposta all'organismo fino a 600 euro e, nelle mediazioni obbligatorie o demandate, per il compenso dell'avvocato fino a 600 euro; gli importi sono ridotti della metà in caso di mancato accordo. La domanda si presenta online al Ministero della Giustizia entro il 31 marzo dell'anno successivo (art. 20 D.Lgs. 28/2010).
Chi ha un reddito basso può accedere al patrocinio a spese dello Stato?
Sì. Nelle mediazioni che sono condizione di procedibilità, chi ha i requisiti di reddito previsti dal D.P.R. 115/2002 può chiedere che il compenso dell'avvocato sia a carico dello Stato (artt. 15-bis e seguenti D.Lgs. 28/2010) ed è esonerato dal pagamento delle indennità all'organismo.
L'accordo di mediazione paga l'imposta di registro?
Il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di 100.000 euro; oltre, l'imposta è dovuta per la parte eccedente (art. 17 D.Lgs. 28/2010).
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